IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  537,  attuativo
della direttiva 92/5/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992; 
  Ritenuto  necessario  apportare  modificazioni  al  citato  decreto
legislativo n. 537 del 1992; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 1996; 
  Sulla proposta dei Ministri del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e della sanita', di concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  537,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a  problemi  sanitari
in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base  di
carne e di alcuni prodotti di origine animale". 
  2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono  apportate
le seguenti modificazioni e integrazioni: 
    a) all'art. 1,  comma  2,  lettera  c),  la  parola:  "posti"  e'
sostituita dalla seguente: "pasti"; 
    b) all'art. 2,  comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    " c) carni: le carni di cui: 
     1) all'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; 
     2) all'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 193; 
     3) all'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  21
luglio 1982, n. 728; 
     4) all'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
marzo 1992, n. 231; 
     5) all'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
marzo 1992, n. 227; 
     6) all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento emanato
con decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  1992,  n.
559."; 
    c) all'art. 3,  comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    " c) essere eventualmente preparati con le carni di cui  all'art.
25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503,
e con le  carni  di  cui  all'art.  17,  comma  2,  lettera  a),  del
regolamento emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  1992,  n.  559,  controllate   conformemente   al   decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con
le modalita' del presente decreto; i prodotti da  esse  ottenuti  non
devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato
B, capitolo VI, e la loro immissione in commercio e' sottoposta  alle
disposizioni nazionali vigenti."; 
    d) all'art. 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Per la preparazione di prodotti a base di  carne  non  possono
essere utilizzate le carni  dichiarate  inidonee  al  consumo,  ferma
restando l'osservanza degli articoli 9 e 10 del  decreto  legislativo
18 aprile 1994, n. 286."; 
    e) all'art. 5,  comma  3,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "  b)  ottenuti  con  carni  di  cui  all'art.  10  del   decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286;"; 
    f) all'art. 5, comma 4, le parole  da:  "e  comunque"  fino  alle
parole: "89/662)" sono soppresse; 
    g) all'art. 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Per i  prodotti  a  base  di  carne  che  non  possono  essere
conservati a temperatura ambiente il responsabile dello  stabilimento
o  del  centro  di  riconfezionamento  deve  indicare,  ai  fini  del
controllo,  in  modo  visibile  e  leggibile   sull'imballaggio,   la
temperatura  alla  quale  il  prodotto  deve  essere  trasportato  ed
immagazzinato,  nonche'  la  data  indicante  il  termine  minimo  di
conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto  di  vista
microbiologico, la data di scadenza; nel caso  in  cui  l'imballaggio
contenga prodotti che debbono rispettare per  la  loro  conservazione
condizioni differenti tra loro, sul medesimo possono essere riportate
la temperatura e il termine minimo di  conservazione  o  la  data  di
scadenza previsti per il prodotto piu' deperibile."; 
    h) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  8  (Procedura  di  riconoscimento  di  stabilimenti  per  la
produzione di prodotti a base di carne  e  degli  altri  prodotti  di
origine  animale).  -  1.  Il  Ministero  della   sanita'   riconosce
l'idoneita'  degli  stabilimenti  di  cui  all'art.  2,  lettera  q),
attribuendo un numero di riconoscimento  veterinario  a  ciascuno  di
essi e ne redige un elenco ufficiale. 
   2. Il riconoscimento di idoneita' sostituisce, solo  ai  fini  del
presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2  della  legge
30 aprile 1962, n. 283. 
   3. Al fine del riconoscimento di idoneita' il  responsabile  dello
stabilimento presenta alla regione o  provincia  autonoma  competente
per territorio istanza di riconoscimento rivolta al  Ministero  della
sanita' corredata della documentazione relativa alla sussistenza  dei
requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente  al  parere
favorevole del servizio veterinario della unita' sanitaria locale. 
   4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero
della  sanita'  unitamente  al   parere   favorevole   del   servizio
veterinario dell'unita' sanitaria locale ai  fini  del  rilascio  del
riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanita', previo  esame
della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio
ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attivita' produttiva. 
   5. Entro novanta giorni dalla data  di  ricezione,  la  regione  o
provincia autonoma trasmette al  Ministero  della  sanita'  l'istanza
completa degli allegati, dei verbali delle  ispezioni  svolte  e  del
proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3. 
   6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti  ritenuti
necessari, il Ministero della sanita',  entro  novanta  giorni  dalla
ricezione della documentazione di cui al comma 5: 
    a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il  relativo
numero; 
    b) comunica alla regione o provincia autonoma  e  all'impresa  le
carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito
della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso
del termine, il Ministero della  sanita'  effettua  gli  accertamenti
necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento. 
   7. Il Ministero della sanita' elabora  e  aggiorna  modulistica  e
documentazione necessarie  ai  fini  del  procedimento  previsto  dal
presente articolo. 
   8.  Il  Ministero  della  sanita'  procede  periodicamente,  anche
mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti,  alla
verifica dell'uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri  di
valutazione seguiti dagli organi territoriali. 
   9. Il Ministero della sanita', tenuto conto delle risultanze delle
ispezioni e dei controlli di cui al  comma  8,  adotta  le  opportune
misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso
dei requisiti prescritti. 
   10. Il Ministero della sanita' invia copia dell'elenco di  cui  al
comma 1 e di ogni sua  modifica  agli  altri  Stati  membri  ed  alla
Commissione europea."; 
    i) all'art. 9, comma 7, le parole da: "di cui al D.L." fino  alle
parole: "91/497/CEE)" sono soppresse; 
    l) all'art. 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  " 4. II riconoscimento di idoneita' CE degli impianti di 
macellazione e dei laboratori di sezionamento puo' essere 
esteso ad un locale ad essi contiguo nel quale vengano effettuate  le
operazioni di lavorazione dei prodotti di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera b), a  condizione  che  detto  locale  soddisfi  i  requisiti
fissati dal presente decreto."; 
    m) all'art. 10, comma 5, la data: "2 febbraio 1961" e' sostituita
dalla seguente: "11 febbraio 1961"; 
    n) all'art. 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Per quanto non espressamente previsto in materia di controlli,
si applica il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28."; 
    o) all'art. 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e  b),  si
applicano, in  materia  di  additivi,  le  disposizioni  fissate  dai
decreti ministeriali di cui all'art. 5, lettera  g),  e  all'art.  22
della legge 30 aprile 1962, n. 283."; 
    p) all'art. 19, comma 1, le parole da: "ispezioni" a: "8, e" sono
sostituite dalle seguenti: "attivita' connesse con  la  procedura  di
riconoscimento di cui all'art. 8, alle verifiche di cui  al  comma  8
del medesimo articolo, nonche' a quelle previste dall'articolo". 
  3. Agli allegati al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  537,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
    a) il capitolo III dell'allegato B e' sostituito dall'allegato al
presente decreto; 
    b) al capitolo V dell'allegato B, il punto 4  e'  sostituito  dal
seguente: 
  " 4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo  27  gennaio
1992, n. 109, nell'etichettatura dei prodotti a base di carne  devono
figurare, in modo ben visibile e leggibile e  con  le  modalita'  ivi
previste, le seguenti indicazioni: 
     a)  qualora  non   risulti   chiaramente   dalla   denominazione
commerciale   del   prodotto,   o   dall'elenco   degli   ingredienti
conformemente al decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  la
specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute; 
     b) una dicitura che consenta di identificare un quantitativo  di
prodotto ottenuto in  condizioni  tecnologiche  analoghe  e  tali  da
presentare gli stessi rischi; tale  dicitura  puo'  consistere  nella
menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione  o
del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno; 
     c) la  data  di  preparazione  del  prodotto  non  destinato  al
consumatore; 
     d) la denominazione commerciale  seguita  dal  riferimento  alla
norma o legge nazionale, qualora esistente, che l'autorizza."; 
     c) al capitolo III dell'allegato C, il punto 7 e' sostituito dal
seguente: 
   "7) la lavorazione  di  nervetti,  testine  e  zampe  puo'  essere
eseguita  negli  stabilimenti  di  cui  al  presente  capitolo,  alle
condizioni ivi previste.". 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  comunita'
          europee (G.U.C.E.).

    
          Note alle premesse: 
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             - Il titolo del D.Lgs. 30  dicembre  1992,  n.  537  (in
          G.U.C.E. n. 7 serie generale dell'11  gennaio  1993),  come
          modificato dall'art. 1 del decreto  qui  pubblicato  e'  il
          seguente: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE  relativa  a
          problemi   sanitari   in   materia    di    produzione    e
          commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni
          prodotti di origine animale". 
             - La direttiva 92/5/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  L  57
          del 2 marzo 1992. 
             -  La  legge  22  febbraio  1994,   n.   146,   concerne
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 1993. L'art. 6, comma 1, della  suddetta  legge
          cosi' recita: 
             "1. La disposizione dettata dall'art.  1,  comma  5,  si
          applica anche ai decreti legislativi emanati  in  esercizio
          delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre
          1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992,
          n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992,  n.
          489". 
          Note all'art. 1: 
             - Per quanto concerne il D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.
          537, vedi in nota alle premesse. 
             - Il testo vigente dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
             "2. Il presente decreto non si applica: 
               a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti  a
          base di carne, ivi comprese  le  paste  fresche  alimentari
          farcite con carne, e di altri prodotti di origine  animale,
          destinati al consumo umano nei negozi  per  la  vendita  al
          minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove  la
          preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente
          per la vendita diretta al consumatore; 
               b) ai pubblici esercizi disciplinati  dalla  legge  25
          agosto 1991, n. 287; 
               c) agli stabilimenti e ai  laboratori  di  produzione,
          preparazione e  confezionamento  di  pasti  destinati  alla
          ristorazione collettiva; 
               d) agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i
          prodotti di cui all'art.  2,  lettera  b),  al  fine  della
          produzione di alimenti composti". 
             - I provvedimenti citati all'art. 2,  comma  2,  lettera
          c), del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  537,
          modificato dal decreto qui pubblicato, sono: 
              1) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (in  G.U.
          n. 111 - serie generale - del 14 maggio 1994, suppl. ord.): 
          Attuazione  delle   direttive   91/497/CEE   e   91/498/CEE
          concernenti problemi sanitari in materia di  produzione  ed
          immissione sul mercato di carni fresche; 
              2) D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503 (in G.U. n. 214 - serie
          generale del 5 agosto  1982):  Attuazione  delle  direttive
          (CEE) numeri 71/118, 75/431 e  78/50  relative  a  problemi
          sanitari in materia di scambi di carni fresche di  volatili
          da cortile nonche' della direttiva (CEE) n. 77/27  relativa
          alla bollatura dei grandi imballaggi di  carni  fresche  di
          volatili da cortile; 
              3) D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193  (in  G.U.  n.  135  -
          serie generale del 10 giugno 1988, suppl. ord.): Attuazione
          delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879,  84/335,
          84/642, 85/324 e 85/326, relative ai problemi  sanitari  in
          materia di scambi di carni fresche di volatili da  cortile,
          ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
              4) D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728  (in  G.U.  n.  281  -
          serie generale  del  12  ottobre  1982):  Attuazione  della
          direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a  problemi  di  polizia
          sanitaria in materia di  scambi  intracomunitari  di  carni
          fresche; 
              5) D.P.R. 1  marzo  1992,  n.  231  (in  G.U.  -  serie
          generale - del 19 marzo 1992, suppl. ord.): Regolamento  di
          attuazione  delle   direttive   83/91/CEE,   88/289/CEE   e
          91/266/CEE  relative  a  problemi  sanitari  e  di  polizia
          sanitaria in materia  di  importazione  di  animali,  della
          specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da
          Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle  carni
          fresche di animali domestici della specie suina; 
              6) D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227 (in G.U. n. 66  -  serie
          generale - del 19 marzo 1992, suppl. ord.): Regolamento  di
          attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti
          relativi alla produzione ed agli scambi di carni  macinate,
          delle carni in pezzi di peso inferiore  a  cento  grammi  e
          delle preparazioni di carni; 
              7) D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 (in  G.U.  n.  28  -
          serie  generale  -  del  4  febbraio  1993,  suppl.  ord.):
          Regolamento per l'attuazione  della  direttiva  91/495/C/EE
          relativa ai problemi sanitari e di polizia  in  materia  di
          produzione e commercializzazione di carni di coniglio e  di
          selvaggina d'allevamento. 
             - Il testo vigente dell'art. 3, commi 1 e 2, del  D.Lgs.
          30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
             "1. Le carni di coniglio devono: a) essere  ottenute  in
          uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,  n.  503,  e
          riconosciuto, ai fini del presente capo,  conformemente  ai
          sensi dell'art. 14; b) essere carni di animali  provenienti
          da un'azienda o zona che non forma oggetto di  divieti  per
          motivi  di  polizia  sanitaria;  c)  essere   eventualmente
          preparati con le carni di cui all'articolo 25  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,  n.  559,
          controllate conformemente al decreto  legislativo  3  marzo
          1993, n. 93,  a  condizione  che  siano  preparate  con  le
          modalita' del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti
          non devono essere sottoposti alla  bollatura  sanitaria  di
          cui all'allegato B capitolo VI  e  la  loro  immissione  in
          commercio  e'  sottoposta   alle   disposizioni   nazionali
          vigenti"; d) essere state trattate in condizioni  igieniche
          soddisfacenti analoghe a quelle previste  nell'allegato  I,
          capitolo V del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 1982, n. 503, eccettuate  quelle  di  cui  ai  punti
          28-bis e  28-ter;  e)  essere  sottoposte  ad  un'ispezione
          sanitaria  post  mortem  effettuata   da   un   veterinario
          ufficiale, conformemente all'allegato I,  capitolo  II  del
          presente regolamento, e non presentino alcuna  alterazione,
          salvo lesioni traumatiche  sopravvenute  poco  prima  della
          macellazione oppure malformazioni localizzate,  sempre  che
          sia  accertato,  eventualmente  con  opportune  analisi  di
          laboratorio, che non rendano la carcassa  e  le  frattaglie
          inadatte al  consumo  umano  o  pericolose  per  la  salute
          dell'uomo;  f)  essere  munite  di   bollo   sanitario   in
          conformita' all'allegato  I,  capitolo  III.  E'  possibile
          secondo le procedure comunitarie, modificare  o  completare
          le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener
          conto dei vari modi di presentazione  commerciali,  purche'
          conformi  alle  norme  di  igiene;  g)  essere   conservate
          conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo  l'ispezione
          post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti,  presso
          stabilimenti  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  14  o  in
          depositi   riconosciuti   conformemente   alla    normativa
          comunitaria; h) essere trasportate in condizioni  igieniche
          soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;  i)
          se si tratta di parti di carcassa o  di  carni  dissossate,
          essere state ottenute in condizioni  igieniche  analoghe  a
          quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto  ai
          sensi dell'art. 14. 
             2. Per la preparazione di prodotti a base di  carne  non
          possono essere utilizzate le carni dichiarate  inidonee  al
          consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli 9 e  10
          del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286". 
             - Il testo vigente degli articoli 5 e 7  del  D.Lgs.  30
          dicembre 1992, n. 537,  come  modificati  dal  decreto  qui
          pubblicato, sono i seguenti: 
          "Art.  5  (Documentazione  di  accompagnamento).  -  1.   I
          prodotti a base di carne durante  il  trasporto  verso  gli
          altri Stati membri devono essere accompagnati, fino  al  30
          giugno 1993, da  un  certificato  sanitario  rilasciato  al
          momento  del  carico  conformemente  al  modello   di   cui
          all'allegato D, costituito da un  unico  foglio  e  redatto
          almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del  luogo  di
          destinazione. 
             2. Il certificato sanitario di cui al  comma  1  non  e'
          richiesto per i prodotti a base di  carne  confezionati  in
          recipienti  ermeticamente  chiusi  e   sottoposti   ad   un
          trattamento di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto B),
          lettera a), che  riportino  in  modo  indelebile  il  bollo
          sanitario. 
             3. Il  certificato  sanitario  di  cui  al  comma  1  e'
          obbligatorio, anche dopo il 30 giugno 1993, per i prodotti: 
          a) ottenuti con carni provenienti da un macello situato  in
          una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia
          veterinaria; b) ottenuti con carni di cui all'art.  10  del
          decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; c) destinati ad
          altro Stato membro, con transito attraverso un paese  terzo
          in un mezzo di trasporto sigillato. 
             4. A decorrere dal 1 luglio 1993, i prodotti a  base  di
          carne e gli altri prodotti di origine  animale  durante  il
          trasporto devono essere accompagnati  da  un  documento  di
          accompagnamento commerciale recante, oltre alle indicazioni
          previste dall'allegato B, capitolo VI, punto 4,  anche  gli
          estremi di identificazione della  unita'  sanitaria  locale
          competente a vigilare sullo  stabilimento  di  provenienza.
          Tale documento deve essere conservato dal destinatario  per
          un periodo minimo di un anno a  decorrere  dal  rilascio  e
          mantenuto a disposizione della competente autorita'  locale
          del luogo di destinazione". "Art. 7. - 1. I  laboratori  di
          produzione  e  le  unita'  di  produzione   autonome   sono
          sottoposti  al  controllo  del  veterinario  ufficiale  per
          l'accertamento  dell'osservanza   delle   disposizioni   in
          materia di igiene della produzione. 
             2.  Le  carni  macinate,  le  carni  in  pezzi  di  peso
          inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni  devono
          essere sottoposte ad un controllo microbiologico  periodico
          secondo la frequenza indicata nell'allegato I, capitolo VI; 
          tale  controllo  e'  effettuato,  a  cura  e  spese   degli
          stabilimenti e sotto la supervisione,  il  controllo  e  la
          responsabilita' del veterinario  ufficiale,  per  accertare
          che le suddette carni rispondano ai requisiti prescritti. 
             3. Qualora dai controlli effettuati ai sensi dei commi 1
          e 2 risulti l'inosservanza delle prescrizioni in materia di
          igiene,  il  veterinario  ufficiale  adotta  gli  opportuni
          provvedimenti. 
             4. Nell'effettuare i controlli microbiologici di cui  al
          comma 2,  la  ricerca  dei  germi  aerobi  mesofili,  delle
          salmonelle, degli stafilococchi, dei  colibacilli  e  degli
          anaerobi solfito-riduttori avviene secondo le  prescrizioni
          fissate nell'allegato I, capitolo VI, e in base a metodi di
          analisi indicati dall'Istituto superiore di sanita'. 
             5. Per i prodotti a base di carne che non possono essere
          conservati a temperatura  ambiente  il  responsabile  dello
          stabilimento  o  del  centro  di   riconfezionamento   deve
          indicare,  ai  fini  del  controllo,  in  modo  visibile  e
          leggibile sull'imballaggio, la temperatura  alla  quale  il
          prodotto deve essere trasportato ed  immagazzinato  nonche'
          la data indicante il termine minimo di conservazione o, nel
          caso  di   prodotti   deperibili   dal   punto   di   vista
          microbiologico, la  data  di  scadenza;  nel  caso  in  cui
          l'imballaggio contenga prodotti che debbono rispettare  per
          la loro conservazione condizioni differenti tra  loro,  sul
          medesimo possono  essere  riportate  la  temperatura  e  il
          termine minimo di  conservazione  o  la  data  di  scadenza
          previsti per  il  prodotto  piu  deperibile".  -  Il  testo
          vigente dell'art. 19, comma 1, del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 537,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato,  e'  il  seguente:  "Le  spese  relative   alle
          attivita' connesse con la procedura  di  riconoscimento  di
          cui all'art. 8, alle  verifiche  di  cui  al  comma  8  del
          medesimo articolo, nonche' a quelle previste dall'art.  11,
          comma 5 sono  a  carico  delle  imprese  o  dei  laboratori
          secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro della sanita'". - Il capitolo V dell'allegato B al
          decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  537,  modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
                                  "CAPITOLO V 
                 Confezionamento, imballaggio e etichettatura 
             1. Il  confezionamento  e  l'imballaggio  devono  essere
          autorizzati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni
          igieniche soddisfacenti. Fatte salve  le  disposizioni  del
          decreto  legislativo  25   gennaio   1992,   n.   108,   il
          confezionamento e l'imballaggio devono rispondere  a  tutte
          le norme igieniche e devono essere sufficientemente  solidi
          per garantire una protezione efficace dei prodotti  a  base
          di carne. 
             2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere
          riutilizzati per prodotti a base di carne, ad eccezione  di
          taluni speciali  contenitori,  quali  la  terracotta  e  il
          vetro, o  la  plastica,  che  possono  essere  riutilizzati
          previa efficace pulitura e disinfezione. 
             3. La lavorazione dei prodotti a base di  carne  nonche'
          le operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello stesso
          locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche di  cui
          al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a)
          il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto  in
          modo  da   assicurare   l'igiene   delle   operazioni;   b)
          immediatamente  dopo  la  fabbricazione,  il  materiale  di
          confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi  in
          un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto  da
          eventuali danni durante il trasporto allo  stabilimento  ed
          essere immagazzinato in condizioni igieniche in  un  locale
          apposito; c) i  locali  di  deposito  per  i  materiali  da
          imballaggio devono essere  protetti  dalla  polvere  e  dai
          parassiti  e  non  comunicare  attraverso  l'atmosfera  con
          locali  contenenti  sostanze  che  possano  contaminare  le
          carni, le carni macinate, le  preparazioni  di  carne  o  i
          prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere
          depositati   sul   pavimento;   d)   l'allestimento   degli
          imballaggi e'  effettuato  in  condizioni  igieniche  prima
          dell'introduzione nel  locale;  e'  ammessa  una  deroga  a
          questo  requisito  nel  caso  in  cui  l'imballaggio  viene
          confezionato  automaticamente,  purche'  non  esista  alcun
          rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne;  e)
          gli imballaggi sono  introdotti  nel  locale  nel  rispetto
          delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi
          non possono essere manipolati dal  personale  addetto  alla
          lavorazione di carni, carni macinate, preparazioni di carne
          e  prodotti  a  base  di   carne   non   confezionati;   f)
          immediatamente dopo l'imballaggio, i  prodotti  a  base  di
          carne devono essere trasferiti  negli  appositi  locali  di
          deposito. 
             4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo  27
          gennaio 1992, n. 109,  nell'etichettatura  dei  prodotti  a
          base di carne devono  figurare,  in  modo  ben  visibile  e
          leggibile e con le  modalita'  ivi  previste,  le  seguenti
          indicazioni:  a)  qualora  non  risulti  chiaramente  dalla
          denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli
          ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni
          sono state  ottenute;  b)  una  dicitura  che  consenta  di
          identificare  un  quantitativo  di  prodotto  ottenuto   in
          condizioni tecnologiche analoghe e tali da  presentare  gli
          stessi rischi; tale dicitura puo' consistere nella menzione
          della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o
          del termine minimo di  conservazione  espressi  in  giorno,
          mese ed anno; c) la data di preparazione del  prodotto  non
          destinato al consumatore; d) la  denominazione  commerciale
          seguita dal  riferimento  alla  norma  o  legge  nazionale,
          qualora esistente, che l'autorizza". 
            - Il capitolo III dell'allegato C al decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  537,  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
                                 "CAPITOLO III 
             Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A, e  nei
          capitoli I, II e III dell'allegato B, gli stabilimenti  che
          procedono al trattamento di  stomaci,  vesciche  e  budella
          debbono rispettare le seguenti condizioni: 
              1) i locali, gli attrezzi e gli utensili possono essere
          utilizzati unicamente per la lavorazione  dei  prodotti  in
          questione; deve essere effettuata un netta ripartizione tra
          parte sporca e parte pulita; 
              2) non e' consentito l'impiego di legno;  tuttavia,  e'
          possibile l'uso di palette di legno per  il  trasporto  dei
          recipienti contenenti i prodotti in questione; 
              3) deve essere previsto un locale per il  magazzinaggio
          del materiale di confezionamento e di imballaggio; 
              4) il confezionamento  e  l'imballaggio  devono  essere
          effettuati in maniera igienica in un locale o in  un  luogo
          adibito a tal fine; 
              5) i  prodotti  che  non  possono  essere  mantenuti  a
          temperature ambiente debbono essere immagazzinati  fino  al
          momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine. 
             In particolare i prodotti che non sono  ne'  salati  ne'
          essiccati debbono essere mantenuti ad una  temperatura  non
          superiore a 3 ›C; 
              6) le materie  prime  debbono  essere  trasportate  dal
          macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche
          soddisfacenti e eventualmente refrigerate in  funzione  del
          tempo trascorso tra la macellazione  e  la  raccolta  delle
          materie  prime.  I  veicoli  e  i  contenitori  adibiti  al
          trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere
          di facile  lavaggio,  pulizia  e  disinfezione.  I  veicoli
          utilizzati per il  trasporto  di  materie  prime  congelate
          debbono  essere  concepiti  in   modo   da   mantenere   la
          temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto; 
              7) la lavorazione di nervetti,  testine  e  zampe  puo'
          essere eseguita  negli  stabilimenti  di  cui  al  presente
          capitolo, alle condizioni ivi previste".