IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, attuativo della direttiva 92/5/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992; Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato decreto legislativo n. 537 del 1992; Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996; Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale". 2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) all'art. 1, comma 2, lettera c), la parola: "posti" e' sostituita dalla seguente: "pasti"; b) all'art. 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) carni: le carni di cui: 1) all'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; 2) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193; 3) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728; 4) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231; 5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227; 6) all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559."; c) all'art. 3, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e con le carni di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, controllate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con le modalita' del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI, e la loro immissione in commercio e' sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti."; d) all'art. 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286."; e) all'art. 5, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ottenuti con carni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;"; f) all'art. 5, comma 4, le parole da: "e comunque" fino alle parole: "89/662)" sono soppresse; g) all'art. 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente il responsabile dello stabilimento o del centro di riconfezionamento deve indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato ed immagazzinato, nonche' la data indicante il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; nel caso in cui l'imballaggio contenga prodotti che debbono rispettare per la loro conservazione condizioni differenti tra loro, sul medesimo possono essere riportate la temperatura e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza previsti per il prodotto piu' deperibile."; h) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale). - 1. Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale. 2. Il riconoscimento di idoneita' sostituisce, solo ai fini del presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. Al fine del riconoscimento di idoneita' il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanita' corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unita' sanitaria locale. 4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanita' unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanita', previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attivita' produttiva. 5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' l'istanza completa degli allegati, dei verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3. 6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 5: a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero; b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il Ministero della sanita' effettua gli accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento. 7. Il Ministero della sanita' elabora e aggiorna modulistica e documentazione necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo. 8. Il Ministero della sanita' procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali. 9. Il Ministero della sanita', tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti. 10. Il Ministero della sanita' invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea."; i) all'art. 9, comma 7, le parole da: "di cui al D.L." fino alle parole: "91/497/CEE)" sono soppresse; l) all'art. 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. II riconoscimento di idoneita' CE degli impianti di macellazione e dei laboratori di sezionamento puo' essere esteso ad un locale ad essi contiguo nel quale vengano effettuate le operazioni di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), a condizione che detto locale soddisfi i requisiti fissati dal presente decreto."; m) all'art. 10, comma 5, la data: "2 febbraio 1961" e' sostituita dalla seguente: "11 febbraio 1961"; n) all'art. 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Per quanto non espressamente previsto in materia di controlli, si applica il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28."; o) all'art. 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano, in materia di additivi, le disposizioni fissate dai decreti ministeriali di cui all'art. 5, lettera g), e all'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283."; p) all'art. 19, comma 1, le parole da: "ispezioni" a: "8, e" sono sostituite dalle seguenti: "attivita' connesse con la procedura di riconoscimento di cui all'art. 8, alle verifiche di cui al comma 8 del medesimo articolo, nonche' a quelle previste dall'articolo". 3. Agli allegati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) il capitolo III dell'allegato B e' sostituito dall'allegato al presente decreto; b) al capitolo V dell'allegato B, il punto 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nell'etichettatura dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo ben visibile e leggibile e con le modalita' ivi previste, le seguenti indicazioni: a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute; b) una dicitura che consenta di identificare un quantitativo di prodotto ottenuto in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura puo' consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno; c) la data di preparazione del prodotto non destinato al consumatore; d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legge nazionale, qualora esistente, che l'autorizza."; c) al capitolo III dell'allegato C, il punto 7 e' sostituito dal seguente: "7) la lavorazione di nervetti, testine e zampe puo' essere eseguita negli stabilimenti di cui al presente capitolo, alle condizioni ivi previste.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il titolo del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537 (in G.U.C.E. n. 7 serie generale dell'11 gennaio 1993), come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato e' il seguente: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale". - La direttiva 92/5/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 57 del 2 marzo 1992. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1993. L'art. 6, comma 1, della suddetta legge cosi' recita: "1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489". Note all'art. 1: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, vedi in nota alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Il presente decreto non si applica: a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; b) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287; c) agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva; d) agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i prodotti di cui all'art. 2, lettera b), al fine della produzione di alimenti composti". - I provvedimenti citati all'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, modificato dal decreto qui pubblicato, sono: 1) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (in G.U. n. 111 - serie generale - del 14 maggio 1994, suppl. ord.): Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; 2) D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503 (in G.U. n. 214 - serie generale del 5 agosto 1982): Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonche' della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile; 3) D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193 (in G.U. n. 135 - serie generale del 10 giugno 1988, suppl. ord.): Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 4) D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728 (in G.U. n. 281 - serie generale del 12 ottobre 1982): Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; 5) D.P.R. 1 marzo 1992, n. 231 (in G.U. - serie generale - del 19 marzo 1992, suppl. ord.): Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; 6) D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227 (in G.U. n. 66 - serie generale - del 19 marzo 1992, suppl. ord.): Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni; 7) D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 (in G.U. n. 28 - serie generale - del 4 febbraio 1993, suppl. ord.): Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/C/EE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. - Il testo vigente dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le carni di coniglio devono: a) essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14; b) essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria; c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, controllate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con le modalita' del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B capitolo VI e la loro immissione in commercio e' sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti"; d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28-bis e 28-ter; e) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo; f) essere munite di bollo sanitario in conformita' all'allegato I, capitolo III. E' possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purche' conformi alle norme di igiene; g) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria; h) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V; i) se si tratta di parti di carcassa o di carni dissossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14. 2. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286". - Il testo vigente degli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, come modificati dal decreto qui pubblicato, sono i seguenti: "Art. 5 (Documentazione di accompagnamento). - 1. I prodotti a base di carne durante il trasporto verso gli altri Stati membri devono essere accompagnati, fino al 30 giugno 1993, da un certificato sanitario rilasciato al momento del carico conformemente al modello di cui all'allegato D, costituito da un unico foglio e redatto almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. 2. Il certificato sanitario di cui al comma 1 non e' richiesto per i prodotti a base di carne confezionati in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto B), lettera a), che riportino in modo indelebile il bollo sanitario. 3. Il certificato sanitario di cui al comma 1 e' obbligatorio, anche dopo il 30 giugno 1993, per i prodotti: a) ottenuti con carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia veterinaria; b) ottenuti con carni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; c) destinati ad altro Stato membro, con transito attraverso un paese terzo in un mezzo di trasporto sigillato. 4. A decorrere dal 1 luglio 1993, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale durante il trasporto devono essere accompagnati da un documento di accompagnamento commerciale recante, oltre alle indicazioni previste dall'allegato B, capitolo VI, punto 4, anche gli estremi di identificazione della unita' sanitaria locale competente a vigilare sullo stabilimento di provenienza. Tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno a decorrere dal rilascio e mantenuto a disposizione della competente autorita' locale del luogo di destinazione". "Art. 7. - 1. I laboratori di produzione e le unita' di produzione autonome sono sottoposti al controllo del veterinario ufficiale per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di igiene della produzione. 2. Le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni devono essere sottoposte ad un controllo microbiologico periodico secondo la frequenza indicata nell'allegato I, capitolo VI; tale controllo e' effettuato, a cura e spese degli stabilimenti e sotto la supervisione, il controllo e la responsabilita' del veterinario ufficiale, per accertare che le suddette carni rispondano ai requisiti prescritti. 3. Qualora dai controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 risulti l'inosservanza delle prescrizioni in materia di igiene, il veterinario ufficiale adotta gli opportuni provvedimenti. 4. Nell'effettuare i controlli microbiologici di cui al comma 2, la ricerca dei germi aerobi mesofili, delle salmonelle, degli stafilococchi, dei colibacilli e degli anaerobi solfito-riduttori avviene secondo le prescrizioni fissate nell'allegato I, capitolo VI, e in base a metodi di analisi indicati dall'Istituto superiore di sanita'. 5. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente il responsabile dello stabilimento o del centro di riconfezionamento deve indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato ed immagazzinato nonche' la data indicante il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; nel caso in cui l'imballaggio contenga prodotti che debbono rispettare per la loro conservazione condizioni differenti tra loro, sul medesimo possono essere riportate la temperatura e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza previsti per il prodotto piu deperibile". - Il testo vigente dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Le spese relative alle attivita' connesse con la procedura di riconoscimento di cui all'art. 8, alle verifiche di cui al comma 8 del medesimo articolo, nonche' a quelle previste dall'art. 11, comma 5 sono a carico delle imprese o dei laboratori secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'". - Il capitolo V dell'allegato B al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "CAPITOLO V Confezionamento, imballaggio e etichettatura 1. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere autorizzati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne. 2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori, quali la terracotta e il vetro, o la plastica, che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione. 3. La lavorazione dei prodotti a base di carne nonche' le operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche di cui al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni; b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale apposito; c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni, le carni macinate, le preparazioni di carne o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento; d) l'allestimento degli imballaggi e' effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale; e' ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purche' non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne; e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione di carni, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non confezionati; f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito. 4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nell'etichettatura dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo ben visibile e leggibile e con le modalita' ivi previste, le seguenti indicazioni: a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute; b) una dicitura che consenta di identificare un quantitativo di prodotto ottenuto in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura puo' consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno; c) la data di preparazione del prodotto non destinato al consumatore; d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legge nazionale, qualora esistente, che l'autorizza". - Il capitolo III dell'allegato C al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "CAPITOLO III Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A, e nei capitoli I, II e III dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni: 1) i locali, gli attrezzi e gli utensili possono essere utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti in questione; deve essere effettuata un netta ripartizione tra parte sporca e parte pulita; 2) non e' consentito l'impiego di legno; tuttavia, e' possibile l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione; 3) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio; 4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine; 5) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperature ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine. In particolare i prodotti che non sono ne' salati ne' essiccati debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 C; 6) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti e eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto; 7) la lavorazione di nervetti, testine e zampe puo' essere eseguita negli stabilimenti di cui al presente capitolo, alle condizioni ivi previste".